Idoneità statica: ecco quali sono gli obblighi di attestazione
Il certificato di idoneità statica è una dichiarazione che viene rilasciata da un tecnico abilitato per attestare la sicurezza ai fini statici di una determinata struttura, sia essa in muratura che in cemento armato che in acciaio.
La sua introduzione nelle normative tecniche in fatto di costruzioni risale al 1985 quando fu emanato il primo condono edilizio per tentare, da un lato, di sanare la miriade di costruzioni senza permesso a costruire o licenza edilizia che con gli anni aveva preso dimensioni preoccupanti e dall’altro di tentare di bloccare il fenomeno.
In pratica è un documento obbligatorio per accedere al condono suddetto, e attestante che in fase di edificazione si sono rispettate, quantomeno, le norme vigenti in materia edilizia al momento della costruzione.
Certificato di idoneità statica: quando serve
Diverse sono le interpretazioni che gli enti locali, Regioni e Comuni interessati ad una pratica edilizia danno sulla necessità del rilascio di un’attestazione che certifichi l’idoneità statica di una costruzione, ma le fattispecie principali sono principalmente le seguenti:
Condono edilizio
1) Tutte le opere oggetto di condono edilizio per le quali il certificato di idoneità statica basa il suo rilascio all’osservanza delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti all’epoca della costruzione e/o al momento della domanda di condono e successive deroghe normative.
La presentazione del CSI è obbligatorio per edifici o porzioni di essi con volumetrie superiori a 450 mc, ma, se l’area su cui si è costruito è vincolata dal punto di vista sismico la certificazione, previo accertamento più puntuale da parte del tecnico incaricato, va comunque presentata qualunque sia la volumetria realizzata.
Accertamento della conformità edilizia
2) Nel caso in cui l’opera realizzata sia soggetta ad accertamento della conformità edilizia, il CSI deve necessariamente basarsi sulla verifica dell’opera in relazione alle norme tecniche e al grado di sismicità della zona sia al momento della domanda di sanatoria sia al momento dell’effettiva costruzione dell’opera.
In questo caso di dice che occorre la “doppia conformità”, e ciò deve valere sia per gli aspetti strutturali sia per gli aspetti edilizi ed urbanistici.
Certificato di agibilità
3) Per le opere ove sia richiesto il rilascio del certificato di agibilità per come previsto dall’art. 24 del DPR 380/2001, per interventi relativi a nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, interventi su edifici esistenti per fatti di sicurezza, igiene, impianti ecc.
Nel caso in cui l’opera è mancante di Certificato di collaudo statico, il CSI è ad esso equiparabile con riferimento temporale all’osservanza delle regole in vigore al momento dell’edificazione dell’opera e non al momento della richiesta del certificato di agibilità.
Si fa notare che il collaudo statico e il CSI non hanno la stessa valenza, perché il certificato di collaudo richiede per il suo rilascio alcune procedure stabilite dalla legge, ciò nonostante il CSI rilasciato da un tecnico abilitato e qualificato può contenere le medesime analisi rispetto alla sicurezza strutturale e portare alle stesse conclusioni e quindi al convincimento del tecnico per il suo rilascio.
Impianti sportivi o pubblico spettacolo
4) Per il rilascio del CSI per le opere destinate a Impianti sportivi o pubblico spettacolo, la verifica va effettuata con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della richiesta del certificato stesso.
Se, anche per questo caso non esiste il certificato di collaudo statico, ai fini del rilascio dell’agibilità si dovrà acquisire il CSI della struttura o delle strutture alla data della richiesta, compilato secondo le norme di valutazione sulla sicurezza di cui al par. 8.3 delle NTC di cui al DM17/01/2018.
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